DAC8: gli exchange ora comunicano
i tuoi dati cripto al Fisco.
Il quadro è cambiato radicalmente nel 2026 con l'entrata in vigore della direttiva europea DAC8. Ecco cosa devi sapere, in modo chiaro.
Il meccanismo: la direttiva DAC8
La Direttiva UE 2023/2226 (DAC8), recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025), è operativa dal 1° gennaio 2026. In pratica: gli exchange e i prestatori di servizi in cripto-attività autorizzati nell'Unione Europea devono raccogliere e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali dei loro clienti residenti in Italia.
Chi è obbligato
Tutti i fornitori di servizi per cripto-attività (CASP – Crypto-Asset Service Providers): exchange centralizzati, ma anche custodian, broker e fornitori di wallet custodial. Non conta dove ha sede l'exchange: se ha clienti fiscalmente residenti in Italia, deve comunicare i loro dati all'Agenzia delle Entrate italiana. I wallet custodial sono equiparati agli exchange e hanno gli stessi obblighi.
Chi ne è escluso
I wallet non-custodial (es. MetaMask, Ledger, Trezor) non sono soggetti alla DAC8, perché l'utente detiene direttamente le chiavi private e non c'è un intermediario centralizzato che possa tracciare le operazioni.
Cosa viene trasmesso
Codice fiscale, residenza, saldi per ogni account, transazioni di compravendita e permuta, indirizzi wallet di destinazione dei prelievi. In sintesi: identità, residenza fiscale, saldi al 31 dicembre, operazioni di acquisto/vendita e conversioni cripto-fiat.
Le tempistiche
- Provvedimento attuativo: con il provvedimento prot. n. 186865 del 22 giugno 2026, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito come gli operatori devono registrarsi e trasmettere i dati.
- Prima trasmissione: entro il 30 giugno 2027, relativa alle operazioni del 2026.
- Primo scambio internazionale: gennaio 2027, fra tutti i 27 Paesi UE più Regno Unito, Svizzera, Singapore, Australia, Canada e Giappone; Stati Uniti dal 2029.
Cosa esisteva già prima della DAC8
Non è tutto nuovo: dal 2022 gli operatori che offrono servizi di scambio tra valute virtuali e valute legali devono essere iscritti al registro OAM, con obbligo di applicare la normativa antiriciclaggio, il KYC e la comunicazione periodica all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia, inoltre, già incrocia dati da blockchain pubblica, Common Reporting Standard, movimenti bancari tracciati e redditometro.
Se non hai mai dichiarato
Il ravvedimento operoso resta un'opzione: chi non ha dichiarato negli anni scorsi può regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte, ma conviene muoversi prima dei controlli automatizzati che partiranno dal 2027, quando gli scambi di dati tra le amministrazioni fiscali diventeranno operativi.
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